Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione).

      1. Entro i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, sono realizzate attività diagnostiche volte a individuare precocemente gli alunni a rischio

 

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di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
      3. Tutti i soggetti con DSA hanno diritto a una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato.
      4. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.
      5. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, è notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.